Datore di lavoro insolvente: recuperabili retribuzioni e Tfr in caso di crisi aziendale

Accade frequentemente che il datore di lavoro sia inadempiente nel pagamento delle retribuzioni e/o del Tfr (c.d. liquidazione), soprattutto nei momenti di crisi dell’impresa. In tali ipotesi si è portati per convenzione a ritenere che non si riuscirà a ottenere quanto dovuto. È bene invece sapere che esistono alcuni efficaci strumenti cui i lavoratori subordinati e i soci delle cooperative di lavoro possono accedere affinché siano tutelati i loro diritti ed interessi. Il c.d. “Fondo di garanzia” istituito dall’Inps, infatti, si sostituisce al datore pagando, sussistendone i requisiti, i seguenti crediti: Trattamento di Fine Rapporto, retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, comprensive di ratei di tredicesima e altre mensilità aggiuntive, somme dovute a titolo di prestazioni di malattia e maternità e contributi al fondo di previdenza complementare. L’intervento del Fondo è previsto anche nell’ipotesi di datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale in altro Stato dell’Unione Europea. Cosa accade quando il datore non ha i requisiti per essere sottoposto a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, etc.)? Qualora il preventivo esperimento del recupero del credito sia stato in tutto o in parte infruttuoso è possibile comunque richiedere l’intervento del Fondo. Esso è inoltre garantito anche laddove, in caso di decesso del datore, l’eredità sia giacente e/o sussista altro stato d’incertezza per l’assenza di eredi, rinuncia all’eredità o accettazione con beneficio d’inventario. Ulteriore ipotesi di inadempimento del datore si verifica quando questi ometta di consegnare le buste paga: al lavoratore cessato è preclusa la possibilità di procedere con l’esecuzione forzata o con il deposito di istanza di fallimento, a meno che non si rivolga a un professionista per la ricostruzione delle stesse, l’elaborazione dei conteggi e il conseguente accertamento dettagliato del proprio credito. In ogni caso, l’assistenza dello studio legale può contribuire seriamente a coadiuvare il lavoratore, anche quando il contesto aziendale è ormai gravemente compromesso. Lo studio è a disposizione per fornire assistenza, nonché ad avviare, previa elaborazione di preventivo, ogni iniziativa necessaria. I lettori di “Zona Nove” potranno usufruire di un primo colloquio gratuito.

Avvocato Alessia Castellana, V.le Premuda 16, Milano, tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it