Ottenere il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale non è sempre facile: affidarsi alla sola Assicurazione equivale spesso al dilatarsi dei tempi di gestione di esso, o a un risarcimento inadeguato rispetto a quanto si potrebbe ottenere avvalendosi di un professionista. Tra i danni derivanti da sinistro stradale si annoverano le tipiche categorie dei danni materiali e fisici tra cui, a esempio, le spese riconducibili al sinistro, quelle mediche, di riparazione del veicolo, il fermo tecnico del mezzo ecc. Qualora la parte danneggiata sia un’impresa individuale, un professionista o una società, la Compagnia dovrà risarcire i costi sostenuti per supplire all’assenza del danneggiato durante la malattia. Nel caso di sinistro tra due veicoli identificati, la richiesta di indennizzo dovrà essere rivolta alla propria Compagnia; nelle altre ipotesi (es. sinistro tra tre o più veicoli) a quella del Responsabile Civile; in caso di veicolo non identificato o assicurato, al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada. L’onere probatorio di tutti i danni, sia materiali sia fisici (micro e macro permanenti) è in capo al danneggiato. Più ardua è la prova del danno fisico: è necessario conservare tutti i referti e le ricevute delle spese mediche sostenute, avendo cura di far indicare il proprio codice fiscale su ciascuna. È poi necessario, per avviare una trattativa con la Compagnia, sottoporsi a visita medico-legale (di parte) per l’esatta qualificazione e quantificazione del danno temporaneo e permanente. Vista la molteplicità degli interessi in gioco, fin dalle prime fasi è consigliabile affidarsi a un avvocato, in grado di gestire in maniera professionale il sinistro. Di prassi, le spese legali sostenute vengono ristorate dalla Compagnia al momento della definizione stragiudiziale del sinistro. Nell’ipotesi in cui il danneggiato non sia soddisfatto del risarcimento ottenuto, prima di agire in giudizio, dovrà preliminarmente invitare la Compagnia a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, condizione di procedibilità: si tratta di uno strumento obbligatorio, atto a prevenire il contenzioso e a concludere in modo soddisfacente la trattativa. Lo Studio collabora con periti e medici legali, tra cui consulenti presso i tribunali lombardi.

Avvocato Alessia Castellana, V.le Premuda 16, Milano, tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.