Diritto e famiglia (parte seconda): costituire la famiglia

Oggi coesistono tre forme di regolamentazione giuridica della famiglia: matrimonio, unione civile tra persone dello stesso sesso e convivenza di fatto.

Con l’atto giuridico del matrimonio le parti manifestano la volontà di costituire un’unione davanti un Pubblico Ufficiale o Ministro di una confessione religiosa, costituendo una relazione personale e patrimoniale di coniugio. I coniugi acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri, quali quelli di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione. La disciplina delle unioni civili è simile a quella del matrimonio. L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione davanti l’Ufficiale di Stato Civile. La legge indica diritti e doveri che gli uniti civilmente assumono, analoghi a quelli dei coniugi, fatto salvo l’obbligo di fedeltà. Quanto ai rapporti patrimoniali, in assenza di volontà contraria si applica il regime della comunione dei beni, ma le parti possono optare per accordi di natura contrattuale o separazione dei beni. Il fondo patrimoniale con cui viene costituito un patrimonio destinato ai bisogni della famiglia, tuttavia, è un istituto accessibile solo ai coniugi.
La convivenza di fatto si costituisce mediante dichiarazione all’Anagrafe ed è il vincolo che nasce tra persone maggiorenni unite da legami affettivi e reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile. I conviventi sono titolari di diritti di natura personale (es. permesso di lavoro per assistere il convivente disabile, successione nel contratto di locazione, diritti successori) e doveri di natura alimentare.

I conviventi possono regolamentare il loro legame mediante contratti tra conviventi, con efficacia limitata ai rapporti interni alla coppia, o mediante contratti di convivenza, con efficacia nei confronti dei terzi.

Questi devono essere stipulati a pena di nullità in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata e autenticati da un notaio o da un avvocato.

Dal matrimonio, dall’unione civile e dalla convivenza scaturiscono diritti successori, mentre il diritto alla pensione di reversibilità è limitato ai coniugi e agli uniti civilmente.

Lo Studio mette a disposizione la propria esperienza e professionalità nella scelta del regime patrimoniale più consono alle proprie esigenze, nonché nella redazione di contratti di convivenza.

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