Responsabilità medico-sanitaria: le novità

Come e contro chi devono attivarsi coloro che ritengano di aver subito un danno a seguito dell’intervento di un medico e/o di un sanitario? Questi rispondono sempre in caso di errore? Il 28 febbraio la Camera ha approvato in via definitiva, e senza emendamenti, il cosiddetto decreto legge. Gelli- Bianco, che reca disposizioni “in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La cosidetta legge Gelli prosegue sulla strada dalla legge Balduzzi e, in parziale contrasto con la giurisprudenza, chiarisce il nuovo quadro della responsabilità medico-sanitaria. Fra gli obiettivi, quello di ridurre il contenzioso, civile e penale, avente ad oggetto la responsabilità medica, garantendo un più efficace sistema risarcitorio nei confronti del paziente. Il Legislatore agisce su tre fronti: amministrativo, penale e civile, chiarendo che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, che assume così un vero valore costituzionale alla luce dell’art. 32 Cost. Sul versante della responsabilità penale viene introdotto l’art. 590 sexies Codice Penale, nuova fattispecie di “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”. Benché la posizione del medico risulti alleggerita, perché non sarà chiamato a rispondere a titolo di colpa delle lesioni provocate per imperizia, se dimostrerà di aver rispettato le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, in capo allo stesso permarrà l’onere di dimostrare che le raccomandazioni delle linee guida risultino adeguate al caso concreto. Per quanto attiene l’ambito della responsabilità civile, viene attuata una distinzione tra la responsabilità del medico e quella della struttura sanitaria. Con riferimento al singolo esercente la professione medica, l’art. 7 comma 3 prevede che il medico risponda ex art. 2043 c.c. e quindi a titolo extracontrattuale, con conseguenti importanti ricadute in ambito processuale (vedasi la ripartizione dell’onere della prova – che sarà a carico del paziente). I soggetti interessati dalla riforma sono quattro: paziente, medico, struttura sanitaria e compagnia assicurativa. Ebbene sì, perché anche in ambito sanitario, così come nel settore della r.c. auto, non solo è previsto l’obbligo di copertura assicurativa, ma i pazienti possono agire direttamente nei confronti dell’assicurazione ed ottenere un risarcimento sulla base delle tabelle del Codice delle Assicurazioni. L’azione potrà quindi essere esperita anche direttamente nei confronti dell’assicurazione del medico o della struttura, nei limiti del massimale previsto dal contratto di assicurazione. Un’importante novità è costituita dalla possibilità di ricorrere alla consulenza tecnica preventiva tramite ricorso, prevista quale condizione di procedibilità per la successiva azione civile in alternativa alla mediazione, sino ad oggi obbligatoria in materia di risarcimento danni in materia sanitaria. Solo se la conciliazione non riesce, le parti si ritroveranno innanzi a un giudice. Nel giudizio civile, procedura e condizioni dell’azione differiscono a seconda che si chiami in causa la struttura sanitaria o il medico. Nei confronti della struttura, il paziente potrà limitarsi a provare la relazione tra essa ed il medico nonché il danno conseguente, spettando all’ente dimostrare che l’inadempimento non è dipeso da lui; nei confronti del medico, invece, l’onere di provare la colpevolezza del sanitario cadrà interamente sul danneggiato. Diverso nel caso di medici privati, come ad esempio dentisti e chirurghi estetici, che rispondono invece secondo le regole della responsabilità contrattuale. Passo in avanti è poi l’istituzione di un Fondo di Garanzia che risarcirà i danni da responsabilità sanitaria nei casi di insolvenza della compagnia assicurativa. Lo Studio mette a disposizione la propria esperienza e professionalità, potendo peraltro confidare in un’ampia rete di medici legali disponibili a effettuare valutazioni sul danno.
Avvocato Alessia Castellana, V.le Premuda 16, Milano, tel 02.36768630
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