Amianto al Comune di Milano: per l’ennesima volta il Tribunale archivia

Il 17 luglio 2017, il Giudice per le Indagini Preliminari Gennaro Mastrangelo ha disposto l’archiviazione della “denuncia contro ignoti” per la morte per mesotelioma di Daniela Cavallotti, che aveva lavorato per 25 anni per il Comune di Milano in via Pirelli 39, sede chiusa per la presenza accertata di amianto, proprio sulla base di denunce fatte da Daniela quale rappresentante sindacale. Le motivazioni di questa nuova archiviazione hanno suscitato forti proteste fra i colleghi dell’ex lavoratrice e le associazioni delle vittime dell’amianto. Ecco alcuni passaggi dell’ordinanza del Gip:
• Per meno di un mese all’anno Daniela andava in ferie in una località dove c’è una vecchia cava di serpentinite (chiusa!). Il giudice – sulla base della ridicola relazione dell’Ats (ex Asl) di p.le Accursio – ha ritenuto trascurabile che per gli altri 11 mesi all’anno lavorasse ogni giorno in un ambiente contaminato dal pericoloso materiale cancerogeno.
• “La Responsabile Uot, in particolare, segnala familiarità per tumore”. Nel corso degli anni in cui il problema amianto è emerso nella società e nei tribunali, nessuno ha mai osato sostenere che per il mesotelioma esista una “familiarità”, perché si tratta di una bestialità anti-scientifica.
• Il giudice sostiene che: a) “non si può affermare, né sulla base di leggi scientifiche né attraverso l’applicazione di leggi causali statistiche che esista un legame eziologico certo tra l’eventuale omessa adozione di misure antinfortunistiche e l’insorgenza, l’aggravamento o l’accelerazione della patologia. Né è possibile affermare che le condotte dei soggetti succedutisi con ruoli datoriali e dirigenziali nei 15 anni di lavoro svolto da Daniela Cavallotti abbiano tenuto condotte colpose, in quanto violative di regole di diligenza, prudenza o perizia riconosciute idonee ad evitare l’insorgenza o l’aggravamento della patologia”. b) “Deve peraltro porsi l’attenzione sulla circostanza per cui, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non si possa identificare una soglia minima di esposizione al di sotto della quale possa escludersi il rischio di ammalarsi”. c) “Sebbene si possa verosimilmente ritenere che nel corso dell’attività lavorativa si sia verificato l’innesto del morbo, in quanto l’asbesto era presente negli uffici presso cui la donna era impiegata, non è in alcun modo possibile individuare il momento preciso né il soggetto cui imputarne la responsabilità”. Con queste identiche motivazioni il Tribunale di Milano, a differenza di altri Tribunali, negli ultimi anni ha assolto datori di lavoro e dirigenti responsabili della morte di centinaia di operai e cittadini.
• Riunione del Coordinamento nazionale Amianto Giovedì 20 e venerdì 21 luglio, presso il Centro di Iniziativa Proletaria “G. Tagarelli” a Sesto S. Giovanni in via Magenta 88 si è tenuta la riunione del Coordinamento (una ventina di associazioni e comitati, vedi foto sotto) per esaminare la bozza del Ddl n.2602 (Testo Unico in materia d’amianto) elaborato dalla commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali. Durante i lavori sono state formate due commissioni, una medica e una legale con il compito di esaminare il Testo Unico stilato dalla Commissione presieduta dalla senatrice Fabbri. Si è discusso sulle teorie sostenute dalle difese degli imputati sul momento dell’insorgenza del mesotelioma che nei processi sta portando a una generalizzata impunità e a far pagare alle associazioni condannate anche alle spese processuali. Le associazioni hanno ritenuto quindi necessario coinvolgere il mondo scientifico cercando di arrivare a una posizione di sostegno sulla responsabilità del danno. Dopo due giorni di lavoro, le associazioni hanno emesso il seguente comunicato:
Il Testo Unico Amianto costituisce un arretramento rispetto ad alcune normative vigenti conquistate. In particolare il giudizio negativo s’incentra su:1) Ruolo dell’Inail per il suo evidente conflitto d’interessi, essendo sia ente accertatore delle malattie professionali che ente erogatore; quindi chiediamo che sia un altro ente a certificare le malattie professionali. 2) Il Tu non specifica la necessità di un protocollo di sorveglianza sanitaria nazionale, cosa che ha già dato luogo a grandi sperequazioni tra regioni e province, con gravi danni per i lavoratori coinvolti; occorre un protocollo nazionale uguale per tutto il Paese. 3) Il Tu mantiene l’ammissibilità del limite delle 100 fibre litro per l’esposizione all’amianto; noi chiediamo invece che si operi per giungere al rischio zero (“Amianto zero = rischio zero”), 4) Per quanto riguarda la giustizia verso le vittime dell’amianto e non solo, chiediamo: a) abolizione dei termini della prescrizione per i procedimenti che li riguardano; b) esenzione e abolizione del contributo unificato indifferentemente dal reddito sia per i ricorsi previdenziali ed assistenziali che per i risarcimenti danni; c) modifica delle norme procedurali relative all’onere probatorio a tutela vittime; d) gratuito patrocinio per tutti i soggetti ed esenzione dalla condanna alle spese processuali e legali in caso di sentenza negativa o di rigetto. Per discutere sui punti di cui sopra chiederemo un incontro alla Commissione che ha redatto il Testo Unico. Inoltre, in considerazione delle numerose sentenze di assoluzione dei responsabili della morte di centinaia di lavoratori, si chiederà un incontro urgente al ministro della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.