Nello scorso articolo abbiamo visto come attraverso il testamento sia possibile disporre dei propri beni per il tempo in cui si avrà cessato di vivere. Accanto a quest’eventualità il legislatore ha previsto l’ipotesi in cui il singolo non abbia disposto, in tutto o in parte, dei suoi beni; si tratta della successione legittima, ove “legittima” sta ad indicare che la legge individua quali siano gli eredi e come i beni del defunto debbano essere loro assegnati e distribuiti. Il criterio scelto dal legislatore si rinviene nella solidarietà familiare e, in particolare, nell’intensità del vincolo che unisce i vari congiunti del defunto: quelli che erano più prossimi a lui e, presumibilmente più cari, escludono i più lontani. Senza addentrarci in complicati tecnicismi, vediamo brevemente i presupposti di questo tipo di successione e chi sono i beneficiari. Innanzitutto, la successione legittima si avrà in caso di mancanza di testamento e nelle ipotesi in cui il testamento non sia valido o non abbia disposto dell’intero patrimonio del de cuius: nel primo caso interviene totalmente il regime stabilito dalla legge, mentre negli altri casi si limita ai beni di cui il testatore non abbia disposto. Per quanto attiene ai beneficiari, si tratta del coniuge, dei parenti (figli, genitori e ascendenti, fratelli e sorelle; parenti fino al sesto grado) e, in alcune circostanze, dello Stato. Tale ordine si fonda sulla presunzione che, se il defunto avesse lasciato un testamento, probabilmente avrebbe devoluti i suoi beni in favore dei familiari più vicini. In questo modo, si scongiura il problema di stabilire chi sia più meritevole a conseguirli tra tutti i possibili chiamati all’eredità. Anche se la successione legittima opera “per legge”, l’eredità si acquista solo a seguito di accettazione. Peraltro, il legislatore concede due importanti facoltà, nel caso in cui il chiamato non voglia ritrovarsi a pagare ingenti debiti o non abbia interesse a diventare erede. La prima è l’accettazione con beneficio d’inventario, che consente al chiamato di pagare debiti ereditari e altri oneri non oltre il valore dei beni a lui pervenuti; la seconda è la rinuncia, con cui il chiamato manifesta la sua decisione di non accettare l’eredità. Entrambe richiedono l’adempimento di alcune formalità. Se mancano vincoli familiari o tutti i chiamati rinunciano, opera la successione in favore dello Stato, che si fonda unicamente sull’interesse pubblico di evitare che il patrimonio del defunto resti privo di titolare. Vista la complessità del diritto delle successioni, è fondamentale per chiunque intenda devolvere i propri beni, conoscere se e come disporre consapevolmente del proprio patrimonio secondo quanto la legge richiede. D’altro canto è importante per chi è chiamato all’eredità conoscere i propri diritti ed oneri. Lo Studio mette a disposizione la propria esperienza nel campo del diritto delle successioni, materia ove si riscontra un alto tasso di litigiosità tra gli eredi, anche per la complessità della normativa; lo studio peraltro collabora con alcuni studi notarili di supporto alle esigenze della clientela.

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