L’accertamento delle invalidità

La legge 222/1984 riconosce prestazioni economiche a favore di chi si trovi in uno stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità e sia in possesso dei requisiti richiesti dalla stessa. Tra questi istituti si annoverano: a) pensione di inabilità, che spetta a chi ha tra 18 e 65 anni, sia riconosciuto invalido al 100% e non abbia un reddito annuo superiore ai limiti di legge; b) assegno di invalidità, per chi ha tra 18 e 65 anni e sia riconosciuto invalido secondo percentuali definite; c) indennità di accompagnamento, erogabile indipendentemente dall’età anagrafica a chi è invalido, con impossibilità di deambulare e/o abbia necessità di assistenza; d) indennità di frequenza: fino a 18 anni, per chi è affetto da patologie che rendano gravoso lo svolgimento di compiti e funzioni della vita quotidiana. Per ottenere dette prestazioni è necessario munirsi di idonea certificazione del medico curante, che attesti la sussistenza dell’invalidità. Si può quindi procedere all’invio della domanda all’Inps, il cui accoglimento è subordinato all’esito positivo della visita medica a cura della Commissione medica dell’ente, che al termine della stessa redige un verbale in cui illustra quanto accertato dai sanitari. In caso di riconoscimento di invalidità, disabilità o riduzione della capacità lavorativa, trova avvio l’iter per il pagamento di quanto spettante. Al contrario, in caso di verbale negativo o nell’ipotesi in cui la Commissione abbia omesso di provvedervi, è possibile ricorrere al Tribunale del luogo in cui risiede il richiedente. A tal proposito, la legge impone a chi intenda ottenere in via giudiziale il riconoscimento del requisito sanitario necessario per accedere alla prestazione di invalidità, di presentare un’istanza di accertamento per la verifica delle condizioni sanitarie a fondamento della pretesa fatta valere. L’espletamento dell’accertamento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale: ciò significa che se non viene prima espletata tale procedura non si può ricorrere direttamente al Giudice. L’accertamento tecnico ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari ad opera del medico legale nominato dal Tribunale. Questi esamina la documentazione clinica ed eventualmente effettua un’ulteriore visita, presentando infine la relazione peritale: se si esprime in senso favorevole al riconoscimento dell’invalidità e non vi sono contestazioni da parte dell’Inps, l’ente deve adeguarsi alle conclusioni del perito e liquidare le prestazioni dovute. Se le conclusioni sono sfavorevoli, si può ricorrere in giudizio. Come illustrato, l’accertamento dell’invalidità si presenta complesso e scandito da termini precisi, il cui mancato rispetto può comportare decadenze e l’impossibilità di vedere tutelati i propri diritti: per ogni fase, dalla presentazione della domanda all’ente, all’assistenza nella procedura di accertamento tecnico e alla presentazione del ricorso lo studio è disponibile ad assistervi
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