Sinistro stradale: come tutelarsi

Sfortunatamente può accadere a chiunque di essere coinvolto in un sinistro stradale, talvolta purtroppo con conseguenze gravi. È dunque fondamentale conoscere i propri diritti e i vari passi da seguire, al fine di poter ottenere un congruo e celere risarcimento dei danni subiti. Attesa la molteplicità degli interessi in gioco e il rischio di incorrere nella prescrizione dei propri diritti, fin dalle prime fasi è consigliabile affidarsi ad un professionista in grado di adeguatamente assistere il danneggiato nella gestione del sinistro; attività consigliabile tanto più che i compensi di assistenza e consulenza sono tendenzialmente sopportati dalla Compagnia assicurativa. Vediamo quindi quali sono i danni che possono essere risarciti. Da un lato, vi sono i danni materiali, che comprendono, ad esempio, i costi necessari per la riparazione del veicolo o per il ristoro del valore di indumenti o altri beni che il danneggiato aveva con sé al momento del sinistro (quali casco, orologio, occhiali). Dall’altro, vi sono i danni patrimoniali e non patrimoniali. I primi comportano una diminuzione della capacità di produrre reddito; i secondi, si distinguono in biologico (lesione temporanea o definitiva all’integrità psicofisica della persona accertata da un medicolegale) e danno morale (la sofferenza subita dal soggetto a seguito, ad esempio, delle lesioni fisiche riportate). Non bisogna poi trascurare che il danneggiato ha diritto a vedersi rifondere le spese sostenute, come quelle mediche o, addirittura, nel caso in cui questi sia un’impresa individuale, un professionista o una società, il costo per il personale che abbia dovuto sostituire il danneggiato nello svolgimento dell’attività lavorativa. Il Codice delle Assicurazioni prevede le seguenti procedure per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti: 1) la procedura di risarcimento diretto, per l’ipotesi di sinistri occorsi tra due veicoli, da promuovere nei confronti della propria Compagnia di assicurazione; 2) la procedura ordinaria, da promuovere in tutti gli altri casi nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile del sinistro oppure, se il veicolo non viene identificato o non risulta assicurato, al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada. Il terzo trasportato, invece, deve sempre avanzare la propria richiesta di risarcimento nei confronti della Compagnia assicurativa del mezzo sul quale viaggiava, indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Sia per i danni materiali, sia per quelli fisici occorrerà fornirne la prova. Per i primi, sarà necessario ricoverare il veicolo presso un’officina, così da avere in tempi brevi preventivo dettagliato dei costi necessari per il ripristino del mezzo. Più difficoltosa potrebbe essere la prova del danno fisico: è quindi fondamentale che il danneggiato conservi tutti i referti e le spese mediche sostenute, avendo cura di far indicare il proprio codice fiscale su ogni ricevuta, ma soprattutto sottoporsi a visita medicolegale per l’esatta qualificazione e quantificazione del danno, così da poter avviare una trattativa con la Compagnia. Laddove il danneggiato non fosse soddisfatto del risarcimento ottenuto, prima di agire in giudizio, dovrà preliminarmente invitare la Compagnia a stipulare convenzione di negoziazione assistita: si tratta di un utile strumento di prevenzione del contenzioso che spesso persuade l’Assicurazione a riaprire la trattativa. Lo Studio offre la propria consulenza nella gestione dei sinistri stradali, anche con l’ausilio di periti, tra cui medici legali, già consulenti presso i Tribunali lombardi.
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