La fine vita dell’individuo determina il sorgere dell’esigenza che il suo patrimonio non rimanga privo di un titolare: questo per evitare diatribe familiari, sociali e la pericolosa precarietà di tutti i rapporti giuridici successivi al decesso. Gli interessi da considerare sono molteplici e investono differenti soggetti: primo fra tutti l’ereditando, impensierito dalla sorte dei suoi beni dopo la morte, così come dei suoi familiari, creditori, nonché lo Stato. Proprio per la molteplicità degli interessi in gioco, il nostro ordinamento prevede un sistema complesso in materia successoria. In questo articolo ci occuperemo quindi della successione testamentaria.
È noto che attraverso il testamento una persona dispone dei propri beni, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Si tratta di atto modificabile e revocabile fino al momento della morte; quindi, se nel corso del tempo, questa modifica i propri intendimenti, o la situazione familiare, sociale ed economica si modifica, potrà modificarlo o revocarlo. Possono disporre testamento tutti coloro che non sono dichiarati espressamente incapaci dalla legge (sono esclusi minori e interdetti per infermità di mente).
Tra le forme di testamento previste dalla legge le più diffuse sono: testamento olografo (forma più semplice, economica e pratica) ove le proprie volontà sono espresse attraverso un atto scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto; testamento pubblico, che viene ricevuto, alla presenza di due testimoni, dal notaio che lo trascrive in un atto; testamento segreto, redatto dal testatore e consegnato al notaio perché lo conservi.
Nella vita di tutti i giorni, l’importanza del testamento è spesso sottovalutata, soprattutto per la convinzione che sia prerogativa delle sole persone facoltose. In realtà, anche quando non si parla di ingenti patrimoni, si rivela utile in varie situazioni. Pensiamo alla possibilità che offre nel prevenire futuri contrasti tra gli eredi, per esempio tra i figli, visto che saranno già stabilite le modalità di divisione dei beni. Oppure all’opportunità, attuabile solo con il testamento, di lasciare parte dei propri beni a soggetti che pur avendo fatto parte della vita della persona, non sono familiari; così come disporre lasciti in favore di organizzazioni benefiche. Infine, riveste rilevanza per due categorie di soggetti: chi non è sposato (o unito civilmente), coloro i quali non abbiano figli, nonché i conviventi. In tali ipotesi, solo con il testamento è possibile scegliere le persone a cui trasmettere il proprio patrimonio, anziché lasciare che sia la disciplina codicistica a individuare gli eredi.
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