Nuove norme a salvaguardia dei viaggiatori

La vacanza dovrebbe essere un momento di riposo e svago. Può però accadere che si trasformi in un tormento a causa di disservizi non imputabili al viaggiatore. In tali casi i consumatori possono trovare tutela all’interno del così detto Codice del Turismo. La normativa, introdotta nel 2011, è nata con l’intento di favorire lo sviluppo di una regolamentazione organica del settore turistico e accrescere le garanzie a difesa del consumatore.
Dal primo luglio il Codice del Turismo si rinnova, con la previsione di nuove norme tese a favorire i viaggiatori che acquistano pacchetti e servizi turistici (tramite i canali tradizionali e piattaforme online) mediante l’ampliamento della responsabilità in capo ad agenzie e tour operator. Per tale motivo, tali soggetti dovranno dotarsi di un’assicurazione per la responsabilità civile.
Per quanto attiene le principali novità apportate, una delle più importanti riguarda i pacchetti turistici online: coloro che decidono di affidarsi alle offerte dei siti internet, godranno delle medesime tutele riconosciute a chi sceglie l’agenzia di viaggio o un tour operator.
Inoltre, sulla scia dell’evoluzione del settore dei viaggi, viene modificata la nozione di pacchetto turistico: si tratta della combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici (trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico scelto per il medesimo viaggio) combinati da un unico professionista, oppure acquistati presso un unico punto vendita, anche virtuale.
In punto di obblighi informativi, prima della stipula del contratto il venditore del pacchetto dovrà rendere visibili, in modo chiaro e trasparente, tutte le informazioni circa diritti e doveri del viaggiatore.
Le modifiche legislative consentono ora al viaggiatore di disdire il viaggio prima della partenza, laddove si verifichino circostanze straordinarie (disastri naturali, guerre o altri avvenimenti nella località di destinazione). Laddove non si verifichino queste circostanze – ma il viaggiatore intenda comunque annullare la sua vacanza – è previsto a suo carico il pagamento di una penale.
Inoltre, entro sette giorni dalla data di partenza, è possibile trasferire la prenotazione di viaggio ad un’altra persona. Cambia altresì la possibilità di esercitare il diritto di recesso in capo al viaggiatore: è consentito laddove il prezzo del pacchetto aumenti di oltre l’8%.
Permane il diritto per i venditori dei pacchetti di annullare un viaggio, se non viene raggiunto un certo numero di persone, tranne nell’ipotesi di viaggi della durata inferiore a ventiquattro ore o organizzati per motivi di lavoro.
In ultimo, è importante sottolineare l’introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei tour operator, in caso di violazione degli obblighi a loro carico imposti dalla normativa. A queste si affiancano sanzioni amministrative accessorie come la sospensione dell’attività che può variare da quindici giorni a tre mesi e, in caso ulteriore reiterazione, la cessazione dell’attività. Per l’applicazione delle sanzioni è competente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Lo Studio offre la propria consulenza a coloro che lamentino la violazione di diritti nell’ambito del turismo, al fine di ottenere il risarcimento per i danni sofferti in vacanza, prima o dopo il viaggio. Rivolgersi ad un interlocutore competente significa ridurre i tempi di ottenere un tempestivo riscontro dai tour operator, non sempre disponibili a considerare le legittime richieste di turisti danneggiati.
Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano, tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.