Il regolamento condominiale non può vietare la locazione di singole stanze

Sono spesso inezie a provocare liti all’interno del condominio; si tratta di questioni, quasi sempre risolvibili con buon senso e comprensione, aventi ad oggetto non solo l’uso degli spazi comuni, ma anche delle unità immobiliari. Per quanto riguarda queste ultime può accadere che i condomini svolgano attività di bed & breakfast, affittacamere o sublocazione dell’appartamento o di singole stanze: tutte prassi legate ad un nuovo modo di creare reddito immobiliare, a volte osteggiate nel contesto condominiale. Il Regolamento condominiale può vietare il mutamento della destinazione d’uso, da abitativo a commerciale, ma non può, se non a certe condizioni, vietare lo svolgimento di attività commerciali da parte dei condomini. Una sentenza del Tribunale di Milano dello scorso febbraio chiarisce ulteriormente come il divieto previsto dal regolamento condominiale di esercitare attività di “locande e pensioni” non possa interpretarsi come preclusione a svolgere quelle di affittacamere e locazione di singole stanze dell’abitazione. La sentenza trae origine da una vicenda che vedeva contrapposti un Condominio e la proprietaria di uno degli appartamenti di esso. La condomina aveva locato l’immobile ad una società che, dopo averlo ristrutturato, ricavandone 6 stanze e spazi comuni (cucina e 2 bagni), sublocava le stanze. Il Condominio adiva il Tribunale affinché ordinasse alla proprietaria e alla società conduttrice di cessare tale utilizzo dell’immobile, sostenendo la violazione del regolamento condominiale, che precludeva ai condomini “di tenere locande o pensioni” nelle abitazioni. Ebbene: il Giudice ritiene che l’attività svolta dalla conduttrice non rientri né nell’affittacamere, né in altra analoga. Il canone versato, infatti, si riferiva alla locazione della stanza, all’uso delle parti comuni e alle spese per le utenze, escludendo i servizi ulteriori: alla pulizia della stanza e delle parti comuni, nonché al cambio della biancheria provvedevano gli stessi inquilini. Inoltre, non era stata modificata la destinazione d’uso. Si trattava quindi di mera sublocazione di singole stanze e non di attività imprenditoriali, che richiedono la cessione del locale ammobiliato, provvisto di luce e acqua e prestazioni accessorie (riassetto e fornitura di biancheria). Peraltro, il regolamento condominiale vietava le sole “locande e pensioni” che, a differenza dell’affittacamere, implicano la fornitura di un vitto che, nel caso di specie, non veniva fornito. Il Tribunale respinge quindi le domande del Condominio. Il provvedimento offre lo spunto per evidenziare come il regolamento condominiale non possa vietare né la locazione di singole stanze, né l’attività di bed & breakfast o affittacamere, salva la presenza di una clausola che espressamente li vieti. Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti il regolamento condominiale e le attività che possono svolgersi in condominio ed è pronto a fornirvi assistenza.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano, tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.