Figli nati fuori dal matrimonio: quando è reato non versare il mantenimento?

La fine di una relazione porta con sé conseguenze di carattere personale ed economico, soprattutto in presenza di figli. Nessuna rilevanza ha la circostanza che siano nati in costanza o meno di matrimonio, poiché Costituzione e Codice Civile prevedono il dovere dei genitori al mantenimento della prole. Nell’ottica della bi-genitorialità, entrambi i genitori dovranno provvedere al sostentamento dei figli, in misura proporzionale ai loro redditi; in caso di cessazione della relazione, al giudice è invece affidata la facoltà di determinare l’entità dell’assegno di mantenimento, tenendo in considerazione le esigenze della prole: tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, loro risorse economiche e tempi di permanenza presso ciascuno. Assegno che, mutando i presupposti su cui trovava fondamento, potrà essere soggetto a revisione su istanza della parte che intenda far valere il mutamento delle condizioni patrimoniali ed economiche.
Cosa accade se il genitore tenuto alla corresponsione dell’assegno si riveli inadempiente? Il nostro ordinamento prevede conseguenze di natura civilistica e penalistica. In questa sede ci soffermeremo sulle sole conseguenze penali, con particolare riferimento all’ipotesi in cui sia inadempiente il genitore di un Minore nato fuori dal matrimonio.
La fattispecie trova collocazione nell’art. 570 codice penale, che punisce le condotte di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. La norma persegue – per quanto qui di interesse – con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 103 a € 1.032 “chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. Innanzitutto, bisogna chiarire cosa s’intenda con mezzi di sussistenza: trattasi di quanto strettamente indispensabile alla vita; ad esempio, vitto, abitazione, medicinali, spese per l’istruzione, vestiario, educazione e canoni per luce, acqua, riscaldamento.
Affinché si configuri il reato è necessario, da un lato, che i soggetti indicati nella norma versino in stato di bisogno, ossia in una grave ed effettiva difficoltà ad assolvere ai bisogni essenziali della vita quotidiana e, dall’altro, che la persona obbligata abbia la possibilità economica di adempiere al mantenimento. Pertanto, non è sufficiente una qualsiasi omissione, da parte del genitore, nel pagamento dell’assegno di mantenimento, dovendo la stessa privare in concreto la prole dei mezzi di sussistenza, impedendo ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita. Abbiamo visto che presupposto fondamentale è l’esistenza di uno stato di bisogno: condizione che non viene meno neanche qualora a fornire i mezzi di sussistenza al figlio Minore provvedano in tutto o in parte l’altro genitore e/o altri parenti. Ciò perché, nel caso di figli Minorenni, sussiste la presunzione dello stato di bisogno, attesa la loro incapacità di provvedere direttamente alle proprie necessità. L’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza può venire meno solo nel caso in cui vi sia un effettivo ed assoluto stato di indigenza dell’obbligato. Sul punto, la Cassazione indica l’incapacità economica quale persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti.
Nel nostro esempio, non sarà sufficiente la mera indicazione dello stato di disoccupazione del genitore, se priva di allegazioni dai quali desumere l’impossibilità di adempiere.
Nel 2018 il legislatore ha introdotto, in aggiunta all’art. 570 c.p., anche l’articolo 570 bis c.p., prevedendo la detenzione fino ad un anno o la multa fino a 1.032,00 euro per l’ex coniuge che si sottrae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli. Vedremo prossimamente più nel dettaglio cosa prevede la norma.
Per concludere, sia nel caso in cui il diritto al mantenimento dei figli, pur giudizialmente riconosciuto, non sia adempiuto, sia nell’ipotesi in cui si pensi di poter sospendere o limitare il pagamento, è necessario rivolgersi a un legale in grado di valutare attentamente l’azione più adatta al proprio caso, evitando dannose soluzioni fai-da-te.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti il diritto al mantenimento e la sua mancata corresponsione, in sede civile, quanto penale, ed è pronto ad assistere i genitori nella consulenza più adatta alle loro singole esigenze.

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