Come è noto, l’aspettativa non è altro che un periodo in cui il lavoratore si astiene dal lavoro per periodi più o meno lunghi, pur mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro. I contratti collettivi nazionali e la legge ne regolamentano l’utilizzo, disciplinando le modalità e casi in cui è possibile richiederla, nonché definendo quali soggetti possono beneficiarne. Prima di tutto è bene chiarire che l’aspettativa è prevista sia nel settore privato, sia nel pubblico. Molte possono essere le ragioni per cui è richiesta: ad esempio per motivi personali, familiari (vedasi i casi di lutto o infermità di un prossimo congiunto come previsto dalla legge n. 53/2000), di studio e formazione, per poter fare fronte ad impegni nel settore pubblico, quale il periodo in cui può accadere di dover rivestire cariche elettive o sindacali (casistica disciplinata dallo Statuto dei Lavoratori) e, non ultimo, per assistere un familiare portatore di handicap (come prevede la legge 104/1992). Le modalità con cui richiedere il periodo di aspettativa mutano a seconda della realtà aziendale e del contratto collettivo applicato; è bene tenere presente che, in ogni caso, la richiesta dovrebbe essere presentata al datore di lavoro (di solito all’ufficio delle risorse umane) con un adeguato preavviso. La domanda non solo deve essere motivata, ma la motivazione deve essere corredata dall’eventuale necessaria documentazione atta a sostenerla. Non è tuttavia scontato che l’istanza del lavoratore venga accolta dall’azienda, che può respingerla, motivando il diniego. Nel caso in cui ricorra tale eventualità, comunque, il lavoratore può promuovere domanda di riesame al datore di lavoro. A seconda della ragione per cui viene richiesto al datore di lavoro di poter fruire di un periodo di aspettativa, la medesima prevede tempi e modalità differenti di fruizione (più o meno lunga o frazionata nel tempo); la distinzione più rilevante è quella che scinde le ipotesi di aspettativa retribuita da quella non retribuita. È il Legislatore che prevede quando durante la fruizione del periodo di aspettativa il lavoratore ha diritto di ricevere la regolare retribuzione. Ciò avviene, ad esempio nei casi di: malattia, esercizio di cariche elettive, assistenza ai familiari disabili, dottorato di ricerca universitaria senza borsa, volontariato, motivi personali o familiari. Quando si fruisce di aspettativa non retribuita, al contrario, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro, ma non matura il diritto alla retribuzione, cui pertanto rinuncia. Il dipendente, pur mantenendo il posto di lavoro, perde il diritto al relativo trattamento economico. Le ipotesi sono molteplici e tra esse troviamo: dottorato di ricerca con borsa, formazione professionale, ricongiungimento familiare, gravi motivi familiari, tossicodipendenza propria o di un familiare, avvio di attività. Lo Studio è specializzato nel diritto del lavoro ed è quindi in grado di fornire consulenza e assistenza, sia alle aziende, sia ai lavoratori, nella gestione di tutti gli aspetti gius-lavoristici connessi alle corrette modalità di richiesta, concessione e gestione dei periodi di aspettativa; il tutto anche con il contributo di consulenti del lavoro qualificati con cui lo studio collabora.

Per chi desiderasse approfondire, Avv. Alessia Castellana V.le Premuda 16 Milano, Tel. 02.36768630 alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti it