Quando l’abbaio del cane arreca disturbo eccessivo e costituisce reato

Aseguito della riforma del condomìnio non può essere vietato detenere animali da compagnia in appartamento. Il Regolamento condominiale non può vietarlo e l’animale può quindi muoversi non solo nelle singole unità immobiliari private, ma anche all’interno delle parti comuni (quali ad es. scale, androni, giardini, ascensori), purché il proprietario e/o il detentore e/o la persona che ne abbia anche temporaneamente la custodia adotti ogni accorgimento volto a rispettare la libertà, l’incolumità e la tranquillità altrui, nonché prevenire rumori e odori molesti. In virtù della riforma, sono divenute annullabili sia le delibere che impediscono la detenzione di animali da compagnia in condomìnio, sia quelle che ne limitano la libertà di spostamento (per esempio il divieto di usare l’ascensore o di andare in giardino). Dette delibere sono viziate da nullità, poi, se di tali argomenti si sia discusso senza prevederne l’inserimento all’ordine del giorno, o se il tema sia stato posto all’ordine del giorno tra le c.d. “varie ed eventuali”. È naturale che al diritto di detenere uno o più animali da compagnia, corrispondono dei doveri, tra cui la tutela della sicurezza, della salute e della tranquillità degli altri Condòmini. I principali problemi che solitamente si presentano sono quelli relativi ai rumori e agli odori; tra i rumori, quello che crea maggior disagio e controversie è evidentemente il ricorrente continuo abbaiare del cane. Con riferimento ai rumori, va tenuto presente che il cane è un essere vivente e che per sua natura si esprime mediante l’abbaio. È quindi fisiologico, stanti le caratteristiche etologiche della specie, che il cane abbai indistintamente a seconda dell’orario, non potendo percepire se ad es. si tratti di orario destinato al riposo. In linea di principio, un proprietario attento, prudente ed educato dovrebbe porre in essere idonee cautele onde prevenire le occasioni di abbaio, guaito o latrato; tra essi ad esempio, non lasciare solo l’animale, assicurargli uno spazio di movimento adeguato, ridurre al massimo le occasioni di stress per l’animale (si pensi agli animali che abbaiano ogniqualvolta sentano approssimarsi sul pianerottolo qualcuno o abbaiano anche solo sentendo voci all’esterno dell’abitazione), provvedere acché non sia sottoposto a temperature non adeguate alle sue caratteristiche. È chiaro che qualora un cane abbai incessantemente per periodi prolungati, disturbando il riposo altrui indipendentemente dal fatto se sia giorno o notte, o comunque abbai a tal punto da pregiudicare l’esercizio delle occupazioni di studio e/o lavoro degli altri Condòmini, prima di sporgere querela, il buon senso dovrebbe portare alla ricerca di un contatto con il proprietario, al fine di rappresentare il problema e arrivare ad un accordo comune. Non sempre tuttavia è possibile comunicare proficuamente col vicinato, stanti la tensione derivante dalla situazione di pregiudizio e in generale la diffusa diffidenza e scarsa tolleranza che caratterizzano purtroppo i rapporti di vicinato. È quindi possibile attivarsi in modi differenti, ad esempio contattando la Asl territorialmente competente, affinché possa verificare e dichiarare se ci si trovi innanzi ad uno stato di abbandono del cane, nonché adoperarsi per accertare l’effettivo superamento delle soglie di tollerabilità del rumore. Una volta fatta questa prima verifica, sarà possibile sporgere querela allegando il verbale rilasciato dai funzionari intervenuti all’accertamento, richiedendo all’autorità giudiziaria che si proceda se del caso per abbandono di animali e per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone. Recentemente una signora è stata assolta dal reato di disturbo, benché il suo cane abbaiasse in continuazione e ciò in ragione del fatto che il rumore arrecava disturbo alla sola Condòmina del piano sottostante. Con la sentenza n. 17811/2019, la Cassazione ha infatti accolto il ricorso della proprietaria del cane, assolvendola. Ciò non perché in si fosse stata accertata l’insussistenza del reato, ma perché non erano mai stati effettuati i necessari approfondimenti volti ad accertare che il disturbo fosse diffuso. Erano state infatti raccolte in sede di procedimento penale le sole dichiarazioni della signora del piano sottostante, nonché di una sua amica; il tutto, senza fare i necessari approfondimenti sul numero delle persone tediate dal continuo abbaiare di giorno e di notte dei cani dell’imputata. Come hanno ribadito gli Ermellini infatti, per integrare il reato di cui all’art 659 c.p, occorre che i rumori rechino disturbo a un gruppo indeterminato di persone, requisito che nel caso di specie, non è stato dimostrato. La disposizione punisce chi violi la tranquillità e la serenità della collettività, minacciata dai rumori molesti di qualsiasi tipo. Benché nel caso in esame fossero state effettuate e portate quale prova le misurazioni relative alle immissioni sonore derivanti dall’abbaiare dei cani che rivelavano il superamento della normale tollerabilità, la Corte Suprema ha rilevato che il reato di cui all’art 659 c.p si configura quando le immissioni sonore superano la normale tollerabilità e i rumori risultano “potenzialmente idonei a disturbare la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, mentre sono irrilevanti e di per sé insufficienti le lamentele di una o più singole persone”. Il Tribunale, ben conoscendo tali principi, non ha tuttavia approfondito se l’abbaiare dei cani risultasse fastidioso per altre persone, diverse dall’inquilina del piano di sotto, considerato che sarebbe stato sufficiente a integrare il reato il disturbo di altri Condòmini. Deve concludersi che, in assenza del disturbo al risposo e alle occupazioni di una serie indeterminata di persone, tale condotta non integra la fattispecie di cui all’art 659 c.p. e il reato quindi non sussiste. È sempre importante attivarsi concordemente ad altri Condòmini e/o informarsi preventivamente sul pregiudizio che anche questi ritengano di subire dall’abbaio; il tutto al fine di poter sporgere denuncia congiuntamente e/o poterli indicare quali persone informate sui fatti, affinché vengano sentiti nel procedimento penale a suffragio delle circostanze denunciate.
Per chi desiderasse approfondire, Avv. Alessia Castellana V.le Premuda 16 Milano, Tel. 02.36768630 alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it