L’amministrazione di sostegno: quando e come

Spesso nelle famiglie si presentano situazioni in cui in ragione dell’infermità psichica o della menomazione fisica di uno dei suoi componenti, si renda necessario valutare la nomina di un “Amministratore Di Sostegno” che possa rispondere adeguatamente all’insorta impossibilità, anche parziale o temporanea, del familiare nel provvedere ai propri interessi. La così detta ADS rientra nella più ampia cerchia di previsioni normative a tutela delle persone definite fragili, al fianco di istituti tradizionali, quali l’interdizione e l’inabilitazione. Uno degli aspetti di favore di questo istituto è rappresentato dalla grande flessibilità: è uno strumento modulabile, che declinato nelle sue forme di rappresentanza e assistenza, sostiene l’amministrato mantenendolo al centro e ne tutela gli interessi. Perché possa spettare la tutela, è necessario sussista il doppio requisito: soggettivo della menomazione fisica o psichica e oggettivo dell’impossibilità di adeguatamente provvedere ai propri interessi; i due requisiti devono essere legati da un vincolo di causalità. I beneficiari sono solitamente persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche, quali patologie psichiatriche, situazioni di demenza, ritardo mentale, autismo, Alzheimer, sindrome di down, alcol-dipendenza, dipendenze quali shopping compulsivo, ludopatìa, prodigalità, etc. Per quanto attiene, invece, le infermità fisiche, ritroviamo malattie degenerative o terminali, coma e stato vegetativo, malattie oncologiche, ictus, handicap fisici e/o motori e così via. I soggetti che possono attivarsi per la nomina sono molti, benché sia diffusa la convinzione che i soggetti legittimanti siano solo i parenti stretti; tra questi, si possono annoverare lo stesso beneficiario, il coniuge, il pubblico ministero, la persona convivente, i parenti e gli affini entro determinati gradi, il curatore in caso di soggetto inabilitato, il tutore in caso di interdetto, la persona unita civilmente all’amministrato. I soggetti che hanno invece un obbligo in tal senso o che, in alternativa, devono informare il pubblico ministero di circostanze tali da rendere necessaria la nomina di un amministratore, sono “… i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ADS”. Nel secondo caso, sarà poi la Procura della Repubblica a valutare nel merito se proporre il ricorso o meno. La redazione del ricorso è piuttosto articolata e deve essere ben argomentata e documentata, con riferimento alle ragioni per cui si chiede la nomina di un ADS; in particolare, è complessa la fase di individuazione e specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti in ambito di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che non di rado sono atti urgenti. Onde non incorrere nel sempre più frequente respingimento dei ricorsi, è bene avvalersi di uno studio legale al fine di raccogliere quanto necessario a sostenere la domanda e svolgere gli adempimenti necessari ad introdurre correttamente la procedura. Lo studio può peraltro assistere sia nella fase di orientamento iniziale alla famiglia sull’oggetto, il fine, le fasi della procedura e la durata dell’ADS, nonché in quella di redazione e deposito del ricorso, così come nella scelta del candidato amministratore; scelta che deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria. I poteri dell’ADS sono indicati nel decreto di nomina e di solito riguardano la cura della persona e del patrimonio. Tra essi, ad esempio., le decisioni relative a scelte sanitarie, rapporti coi medici, espressione del consenso informato, scelta del luogo di vita, sostegno nell’inserimento lavorativo se possibile. Per quanto attiene gli aspetti patrimoniali, troviamo l’amministrazione di beni mobili e immobili, pensioni, stipendi, rendite etc., in un’ottica di buona gestione e conservazione del patrimonio dell’amministrato.
Avvocato Alessia Castellana V.le Premuda 16, Milano, tel 02.36768630 alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.